Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30475 del 06/07/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 30475 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pallara Gabriele, nato a Galatina il 23/10/1988

avverso la sentenza del 19/01/2016 del Tribunale di Trani

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia
accolto con l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trani applicava, ex
art. 444 cod. proc. pen., a Gabriele Pallara per i reati di cui agli artt. 337 cod.
pen. e 6-ter I. 401 del 1989 la pena di cinque mesi di reclusione, nonché il
divieto di accesso per anni due nei luoghi in cui si svolgono le partite di calcio di
«serie A, B, Prima divisione, Seconda divisione e serie minori, Coppe nazionali ed
internazionali, nonché incontri della Nazionale di calcio italiana», con l’obbligo di

Data Udienza: 06/07/2016

presentarsi alla p.s. territorialmente competente in occasione di tali
manifestazioni sportive (quindi minuti prima dell’inizio e dopo la fine).
L’imputato era stato sorpreso nei pressi dello stadio di Andria il giorno prima
dell’incontro di calcio Andria-Lecce in possesso di un petardo e di un fumogeno e
aveva usato violenza nei confronti dell’agente di p.s. che stava procedendo al
servizio di ordine nei pressi dello stadio.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore di

alla p.s., perché privo di motivazione; nonché la violazione di legge, in ordine
alla immediata esecutività del suddetto obbligo, ancor prima della irrevocabilità
della sentenza (avendo l’imputato già ricevuto la notifica degli obblighi imposti).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Il divieto di accesso agli stadi con l’obbligo di presentazione alla p.s. di cui
all’art. 6, comma 7, I. n. 401 del 1989, costituisce misura che la legge n. 41 del
2007 ha sottratto al potere discrezionale del Giudice, nel senso che essa
discende obbligatoriamente dalla sentenza di condanna per i reati ivi previsti e
che va disposta anche nel caso di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.
(Sez. 3, n. 32553 del 15/06/2010, Giacomelli, Rv. 248325).
Il Giudice, pur non dovendo argomentare sui presupposti richiesti per le
relative statuizioni, deve pur sempre motivare sulla durata e sulle modalità
concrete della misura, trattandosi di provvedimento incidente su beni primari
dell’individuo, quali la libertà di movimento sul territorio e la stessa libertà
personale.
Deve, pertanto, essere adeguatamente motivato sia il capo del
provvedimento con il quale è disposta la maggiore estensione temporale della
durata del divieto, dovendo ciò avvenire in funzione evidentemente della
maggiore o minore gravita della condotta contestata ed accertata in capo al
soggetto condannato, sia, in particolare, il capo nel quale è delimitato il
contenuto del divieto e del connesso obbligo di presentazione alla p.s., onde
evitare risultati paradossalmente ed inutilmente afflittivi per il soggetto gravato e
imposizioni difficilmente governabili per coloro i quali debbono vigilare sul loro
rispetto.
Nel caso in esame, nel quale il ricorrente ha limitato l’impugnazione al solo
capo relativo alla misura dell’obbligo di presentazione alla p.s., va rilevato che il

2

Pallara, denunciando vizi della motivazione, in ordine all’obbligo di presentazione

provvedimento impugnato non motiva affatto sulle ragioni della imposizione di
un duplice obbligo di presentazione, considerata l’ampiezza del connesso divieto,
tutt’altro che contenuta, e anche laddove l’incontro di calcio si svolga in luogo
che non possa essere proficuamente raggiunto dopo l’ottemperanza al primo
ordine di presentazione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio
limitatamente agli evidenziati punti per i quali è richiesta una ulteriore
valutazione di merito, mentre le restanti censure, riguardando la sua esecuzione,

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Trani.
Così deciso il 06/07/2016.

non possono essere dedotte in questa sede.

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