Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30473 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30473 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLAN EVA N. IL 21/06/1965
avverso la sentenza n. 1314/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
09/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

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Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Udito, per la parte ivile l A

Data Udienza: 17/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il 9/07/2012 la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza
emessa il 18/11/2010 dal Tribunale di Bergamo, ha dichiarato Castellan Eva
colpevole del reato di cui all’art.186, commi 1 e 2 lett. c), e comma 2-bis d. Igs.
30 aprile 1992, n.285, commesso in data 27 novembre 2007, condannandola
alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.

per violazione di legge e vizio di motivazione deducendo che la Corte di Appello
avrebbe pronunciato la colpevolezza dell’imputata sulla base di argomentazioni
contrastanti con le risultanze probatorie acquisite nel giudizio di primo grado,
che avevano determinato la pronuncia assolutoria da parte del Tribunale.
L’accertamento dello stato di alterazione alcolica, si assume, era avvenuto a
distanza di oltre un’ora dal verificarsi del sinistro stradale, ossia dopo che
l’imputata, nel lasso di tempo intercorrente tra l’uscita di strada della propria
autovettura e l’arrivo dei Carabinieri, aveva avuto modo di rientrare nella propria
abitazione, ubicata nelle vicinanze, ed avrebbe ben potuto assumere sostanze
alcoliche dopo il sinistro, difettando la prova certa che si fosse posta alla guida in
stato di ebbrezza. Il giudice di appello avrebbe, inoltre, omesso di argomentare
in merito alla circostanza, evidenziata dal Tribunale, relativa al fatto che al
momento del

test

la curva alcolemica risultasse ancora in ascesa, a

dimostrazione che l’assunzione alcolica da parte dell’imputata fosse avvenuta in
epoca successiva all’incidente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputata è
stata tratta a giudizio è prescritto, trattandosi di fatto commesso in data
27/11/2007 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla I. 5
dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzione,
il termine massimo di prescrizione per il reato ascrittogli deve ritenersi stabilito
in cinque anni in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e
161, comma 2, cod.pen.

2.

Il ricorso proposto da Castellan Eva non presenta profili di

inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di appello è venuto a
maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato
contestato, compiutosi, in assenza di sospensioni, alla data del 27/11/2012.
2

2. Ricorre per cassazione Castellan Eva censurando la sentenza impugnata

3. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
della ricorrente. Sul punto, l’orientamento di questa Corte è univoco. In presenza
di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto
nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale

valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di constatazione, ossia di percezioni ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e
sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2,
cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza
necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputata
impone l’applicazione della causa estintiva.

4.

Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza

impugnata nei confronti di Castellan Eva, essendo il reato contestato estinto per
prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 17/06/2014

emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la

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