Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30472 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30472 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRANCOLINI CHRISTIAN N. IL 24/08/1967
avverso la sentenza n. 1670/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Chini=cirbis~
Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

“Udito, per la parte c4vile, MW

Data Udienza: 17/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 21/05/2013 la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la
sentenza emessa il 12/10/2010 dal Tribunale di Reggio Emilia, che aveva
condannato Brancolini Christian alla pena di quattro mesi di arresto ed euro
2.000,00 di ammenda ritenendolo colpevole del reato di cui all’art. 186, comma
2, lett. b) d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in data 30 agosto 2008.

difensore, censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo deduce violazione degli artt. 114 disp.att. cod.
proc.pen., 356,178, comma 1, lett. c), 181 e 182 cod. proc. pen. anche in
relazione a quanto disposto dall’art. 191 cod. proc.pen. Secondo il ricorrente,
essendo il verbale di nomina a difensore ed elezione di domicilio redatto alla
stessa ora in cui è stato redatto il verbale di accertamenti urgenti, dunque
contestualmente alla prima prova a mezzo etilometro, non è certo che il
prevenuto sia stato previamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un
difensore di fiducia; i giudici di merito avrebbero dovuto, pertanto, dichiarare
inutilizzabile la prova effettuata mediante etilometro in quanto eseguita in
violazione dell’art. 114 disp.att. cod. proc.pen.;
b) con un secondo motivo deduce violazione dell’art. 186, comma

9-bis,

cod. strada. La Corte territoriale, si assume, avrebbe erroneamente rigettato
l’istanza di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella dei lavori di
pubblica utilità, affermando che l’istanza avrebbe dovuto essere presentata con
l’atto di appello unitamente alla contestuale accettazione della maggior pena
prevista dalla nuova normativa, posto che la giurisprudenza di legittimità ha
ammesso che l’istanza sia presentata con motivi nuovi ai sensi dell’art. 585,
comma 4, cod. proc.pen., come in concreto avvenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale l’imputato è
stato tratto a giudizio è prescritto, trattandosi di fatto commesso in data
30/08/2008 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla I. 5
dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzione,
il termine massimo di prescrizione per il reato ascrittogli deve ritenersi stabilito
in cinque anni in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e
161, comma 2, cod.pen.

2

2. Ricorre per cassazione Brancolini Christian, con atto sottoscritto dal

2.

Il ricorso proposto da Brancolini Christian non presenta profili di

inammissibilità. Va, quindi, osservato che dopo la sentenza di appello è venuto a
maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato
contestato, compiutosi, in assenza di sospensioni, alla data del 30/08/2013.

3. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un
quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
del ricorrente. Sul punto, l’orientamento di questa Corte è univoco. In presenza

sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto
nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di constatazione, ossia di percezioni ictu muli, che a quello di apprezzamento e
sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2,
cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza
necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato
impone l’applicazione della causa estintiva.

4.

Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza

impugnata nei confronti di Brancolini Christian, essendo il reato contestato
estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 17/06/2014

di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare

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