Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30470 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30470 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARAVANO GLAUCO N. IL 08/03/1959
avverso la sentenza n. 1149/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
22/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Aldo Policastro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

dito, per la part~7rvii`

Data Udienza: 17/06/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Paravano Glauco ricorre per cassazione, con atto sottoscritto dal

difensore, per ottenere l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte
d’Appello di Trieste il 22/04/2013, con la quale è stata confermata la sentenza
pronunciata il 3/03/2011 dal Tribunale di Udine, che aveva condannato
l’imputato per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e comma
2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, commessa il 21 novembre 2009, alla pena

recidiva e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, con i
benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della
condanna.

2. Il ricorrente deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello contenente
l’avviso di fissazione dell’udienza del 22 aprile 2013, in occasione della quale
l’impugnazione è stata discussa ed il Collegio ha assunto la decisione, è stato
notificato al difensore a mezzo fax indirizzando l’atto ad un’utenza diversa da
quella del suo studio professionale; conseguentemente, si assume, il difensore di
fiducia è stato sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da un
difensore nominato d’ufficio, con conseguente nullità assoluta degli atti compiuti
in assenza del difensore di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. L’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale del giudizio di
appello, consentito in ragione della natura della censura, rivela che,
effettivamente, il decreto di citazione per l’udienza del 22 aprile 2013 destinato
al difensore è stato inviato a mezzo fax ad un’utenza diversa da quella indicata
nell’albo dell’ordine degli avvocati di Udine, come riferibile al difensore di fiducia
Avv. Maurizio Conti e che, alla medesima udienza, il difensore di fiducia era
assente ed è stato sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., da
un difensore nominato d’ufficio.
2.1. A norma dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen. l’avviso ai difensori
della data fissata per il giudizio di appello deve essere notificato almeno 20 giorni
prima dell’udienza. Si tratta di norma funzionale a garantire la presenza del
difensore dell’imputato all’udienza dibattimentale in appello la cui violazione,
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di mesi tre di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, esclusa la contestata

qualora ne sia derivata l’assenza del difensore, integra una nullità di ordine
generale, in quanto prevista nell’art. 178 cod. proc. pen., perché attinente
all’assistenza dell’imputato, tuttavia non assoluta, in quanto non ricompresa
nella dizione dell’art. 179 cod. proc. pen.
2.2. Giova, in proposito, sottolineare come la nullità assoluta derivante, a
norma dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., dall’assenza del difensore
dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza si riferisca all’ipotesi in
cui l’imputato sia stato, in concreto, privato della necessaria assistenza tecnica,

d’ufficio, non distinguendo la norma tra difensore d’ufficio e difensore di fiducia,
che nel disegno del codice sono equiparati ai fini previsti dall’art. 179 cod. proc.
pen. (per il principio per cui il difensore previamente designato in sostituzione, ai
sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., esercita i diritti ed assume i doveri
del difensore sostituito, Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006 , Grassia, Rv. 232906).

3. Le nullità generali non assolute sono soggette alla disposizione di cui
all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., in base alla quale la nullità di un atto
deve essere eccepita dalla parte che vi assiste prima del suo compimento
ovvero, quando ciò non è possibile, subito dopo, intendendosi per “parte” tanto
l’imputato quanto il suo difensore.
3.1. Ma dall’esame del verbale dell’udienza del 22 aprile 2013 non risulta
che il difensore d’ufficio dell’imputato abbia eccepito alcunché in merito
all’omesso avviso al difensore di fiducia, facendo così maturare, anche per
l’imputato, la decadenza dal diritto di eccepire tale nullità.
3.2. In tal senso questa Corte si è già pronunciata con riferimento ad un
caso analogo (Sez.2, n.34167 del 14/07/2009, Pellegrino, Rv.245242; per
l’opposta conclusione in ipotesi di notificazione del decreto di citazione destinato
all’imputato domiciliato presso il difensore, Sez.2, n.23854 del 28/05/2014,
Padurariu, n.m.), ovvero con riferimento alla nullità derivante dall’omessa
notifica dell’avviso al difensore di fiducia nel caso dell’udienza di convalida
dell’arresto (Sez.3, n.42074 del 16/10/2008, Pusceddu, Rv.241499; Sez.2, n.36
del 23/11/2004, dep.3/01/2005, Medile, Rv.230225), sul principio
incidentalmente affermato già nel 1997 con una pronuncia a Sezioni Unite
(Sez.U, n.2 del 20/09/1997, Procopio, Rv.208269) per il quale il mancato avviso
al difensore di fiducia nominato prima che l’interrogatorio di garanzia sia stato
disposto dal giudice produce una nullità generale a regime intermedio ai sensi
dell’art. 178 lett.c) cod. proc. pen.
3.3. La non deducibilità della nullità generale non assoluta dopo la
deliberazione della sentenza di appello ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen. ne
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ipotesi che non ricorre nel caso in cui l’imputato sia stato assistito dal difensore

esclude altresì il rilievo d’ufficio, in ragione della preclusione prevista dall’art. 180
cod. proc. pen.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a
norma dell’art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali
Così deciso il 17/06/2014

P.Q.M.

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