Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30468 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30468 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fontana Bruno n. il 13.8.1954
avverso la sentenza n. 7105/2007 pronunciata dalla Corte d’appello
di Roma il 16.4.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 12.6.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. C. Stabile, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv.to D. Zagami del foro di Roma che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata anche in relazione
alla disciplina normativa sopravvenuta nel tempo.

Data Udienza: 12/06/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 16.4.2012, la corte d’appello di
Roma ha integralmente confermato la sentenza in data 29.1.2007 con
la quale il tribunale di Roma ha condannato Bruno Fontana alla pena
di dieci mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione al
reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (hashish), secondo l’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n.
309/90, commesso in Roma, il 13.12.2006.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per aver erroneamente accertato la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del Fontana, sulla base di elementi di
prova a tal fine insufficienti, ed omettendo altresì di confrontarsi con
le spiegazioni sul punto espressamente fornite dall’imputato in sede
di interrogatorio.
Considerato in diritto
2. – Osserva il collegio, di là dal rilievo della radicale infondatezza dei motivi d’impugnazione proposti dall’imputato (che, a fronte
della motivazione dettata dalla corte territoriale – di per sé completa
ed esauriente, oltre che immune da vizi d’indole logica o giuridica – si
è limitato alla proposizione di mere censure in fatto, del tutto sfornite
di fondamento), come la sentenza impugnata debba essere annullata
in relazione al trattamento sanzionatorio inflitto.
Sul punto, dev’essere infatti rilevato come, in epoca successiva
alla proposizione dell’odierna impugnazione, il legislatore abbia
provveduto (con il d.l. 23.12.2013, n. 146, convertito con modificazioni con la legge n. 10/2014) alla riconfigurazione normativa dei comportamenti criminosi riconducibili, come quello oggetto dell’odierno
esame (cfr. le motivazioni di entrambe le sentenze di merito), al quadro delle previsioni di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90: da un lato
ridefinendo la fattispecie quale ipotesi autonoma di reato (e non più
quale circostanza aggravante dell’ipotesi-base di cui all’art. 73, co. 1
d.p.r. n. 309/90), dall’altro modificando la cornice edittale relativa
alla sanzione penale irrogabile (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 4, 28 febbraio 2014, n. 10514, n.m.); sanzione nella specie rideterminata, a seguito del successivo d.l. 20 marzo 2014, n. 36 (convertito con modifi-

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cazioni con la legge 16 maggio 2014, n. 79) nella reclusione da sei mesi a quattro anni e nella multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Ciò posto, ai sensi dell’art. 2 c.p. (secondo cui “se la legge del
tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo salvo che sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile”), spetterà al giudice del rinvio l’individuazione delle disposizioni più favorevoli al reo tra quelle
succedutesi nel tempo, con la definitiva determinazione del trattamento sanzionatorio irrogabile all’imputato.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla
Corte d’Appello di Roma.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2014.

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