Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30467 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30467 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Piacentini Daniele n. il 15.8.1972
avverso la sentenza n. 11185/2013 pronunciata dal Tribunale di Roma
il 2.7.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 12.6.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. C. Stabile, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 12/06/2014

Ritenuto in fatto
1. — Con atto del 10.7.2013, a mezzo del proprio difensore, Daniele Piacentini ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 2.7.2013, con la quale, sulla congiunta
richiesta del pubblico ministero e dell’imputato, è stata applicata, nei
confronti del Piacentini, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di euro
1.003,12 di ammenda, oltre alla confisca del motoveicolo in sequestro, in relazione al reato di guida senza patente commesso in Roma
il 9.7.2010.
Con l’impugnazione proposta, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge, avendo il giudice a quo disposto la
confisca del motoveicolo dell’imputato in ragione della proprietà dello stesso in capo a quest’ultimo, nonostante detta confisca potesse essere disposta, ai sensi dell’art. 116, comma 18, c.d.s., nei soli casi di
reiterazione delle violazioni di cui al comma 13, e non già nei casi di
responsabilità per un’unica violazione, come nel caso di specie.
Sotto altro profilo, il ricorrente rileva come, trattandosi nella
specie di confisca qualificabile (non già come sanzione amministrativa accessoria, bensì) alla stregua di una misura di sicurezza, la stessa
doveva ritenersi inapplicabile ai sensi dell’art. 445 c.p.p..
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è fondato.
Osserva il collegio come l’oggetto dell’odierno giudizio imponga di soffermarsi sul rapporto intercorrente tra la previsione di ordine generale, contenuta nell’alt. 240, co. 1, c.p. (in base alla quale il
giudice può ordinare la confisca delle cose “che servirono o furono
destinate a commettere il reato”) e la specifica previsione contenuta
nell’alt. 116, co. 18, c.d.s., (nel testo in vigore all’epoca del fatto), ove
è stabilito che la sanzione accessoria della confisca amministrativa
del veicolo “consegue” alle violazioni delle prescrizioni di cui all’alt.
116 cit., comma 13, “in caso di reiterazione” delle stesse.
Nel caso di specie, infatti, il giudice a quo ha disposto la confisca del motoveicolo in sequestro limitandosi a rilevarne l’obbligatorietà e la conseguente possibilità, attesa la proprietà del motoveicolo
in capo all’imputato, senza tuttavia procedere ad alcun accertamento
in ordine alla eventuale “reiterazione delle violazioni”, espressamente
richiamato dalla norma di cui all’alt. 116, co. 18, c.d.s..

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3. – Sul punto, ritiene il collegio che l’apparente concorso tra la
norma di cui all’art. 240, co. 1, c.p., che regola in via generale la confisca come misura di sicurezza patrimoniale, e la confisca amministrativa del veicolo specificamente prevista dall’art. 116 c.d.s., debba
essere regolato sulla base del principio di cui all’art. 9 legge n.
689/1981, in tema di concorso c.d. eterogeneo tra fattispecie penali e
violazioni amministrative, ove è stabilito che se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede
una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
Invero, anche in considerazione di quanto recentemente affermato dalla Corte Costituzionale, in ordine alla natura eminentemente sanzionatoria delle ipotesi di confisca contenute nel codice
della strada (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4.6.2010, n. 196), deve ritenersi che l’art. 240, co. 1, c.p., e l’art. 116, co. 18, c.d.s. realizzino un concorso eterogeneo di norme, che regolano la “stessa materia”, relativa alla confiscabilità delle cose che servirono per commettere il reato di guida senza patente.
Ciò posto, occorre rilevare che, in applicazione dei principi affermati nella materia de qua dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
di Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 1963/2010, Rv. 248721), deve qualificarsi come “speciale” la previsione di cui all’art. 116, co. 18, c.d.s., la
quale contiene elementi specializzanti costituiti: sul piano oggettivo,
dalla specifica ipotesi contravvenzionale alla quale accede la confisca
di natura amministrativa di cui si tratta; sul piano soggettivo, dal fatto che la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo
può trovare applicazione solo nel caso in cui il contravventore si sia
reso responsabile di pregresse violazioni della disposizione di cui
all’art. 116, co. 13, c.d.s..
Si osserva, poi, che la norma di cui all’art. 116, co. 18, c.d.s., in
esame non contempla alcuna clausola di riserva a favore della fattispecie penale, diversamente da quanto stabilito in materia di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, dall’art. 214, co.
8, c.d.s..
Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che, in riferimento
alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 116, co. 13, c.d.s. relativa
alla guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente, la confisca del veicolo possa essere disposta unicamente ai sen-

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si del comma 18, dell’articolo citato, nel caso in cui si registrino precedenti violazioni al precetto di cui all’art. 116, co. 13, c.d.s., da parte
del contravventore (v., in termini, Cass., Sez. 4, n. 4107/2010, Rv.
249623).
Nell’ipotesi oggetto dell’odierno giudizio, il Tribunale di Roma
ha disposto la confisca del motoveicolo del Piacentini senza procedere ad alcun accertamento circa il ricorso di precedenti violazioni della
medesima norma incriminatrice; ciò che impone pertanto di procedere all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca; statuizione che viene eliminata.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del motoveicolo
targato DA54585; confisca che elimina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.6.2014.

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