Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30464 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 30464 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VETTORE DANIELE N. IL 11/06/1957
avverso la sentenza n. 1078/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
14/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. en.va “AA
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Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha
confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova, sezione distaccata
di Este, nei confronti di Vettore Daniele, giudicato colpevole del reato di cui
all’art. 189, co. 7 Cod. str. e del reato di cui all’art. 590 cod. pen., avendo il
Vettore omesso di fermarsi e di prestare assistenza a Duzzi Cinzia, conducente
della bicicletta che egli aveva urtato con il furgone alla cui guida si trovava, e

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Pierpaolo Simonetto.
2.1. Con un primo motivo si deduce l’omessa notificazione all’imputato
appellante e al difensore dell’appello incidentale del p.m. Assume che tale
omissione lede la possibilità dell’imputato di produrre motivi nuovi e/o memorie
difensive o di rinunciare all’appello principale.
2.2. Con un secondo motivo ci si duole della motivazione resa in punto di
elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189, co. 7 Cod. str.
Rammentato che dopo il sinistro il Vettore venne rinvenuto in stato
confusionale, per la Corte di Appello insorto a seguito e per effetto dell’avvenuto
sinistro, il ricorrente lamenta la contraddizione in cui è incorso il giudice di
secondo grado che, quando si è trattato di accertare se l’imputato si era accorto
dell’impatto tra lo specchietto del suo furgone e la bicicletta della Duzzi, ha
parlato di urto violento e poi, quando si è trattato di commisurare la pena, ha
affermato che le conseguenze del sinistro sono state lievi.
Si censura che la Corte di Appello abbia omesso di spiegare perché ha
respinto la tesi difensiva per la quale a causa del distacco dello specchietto
retrovisore del lato passeggero il Vettore non avesse potuto appurare la causa
della vibrazione percepita.
2.3. Il ricorrente lamenta altresì vizio motivazionale in relazione al diniego
delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di Appello ha motivato sul punto facendo richiamo ad una revoca
della patente di guida subita dal Vettore presumibilmente per aver guidato in
stato di ebbrezza; non si indica da dove si ricava tale circostanza.
2.4. Ancora, la Corte di Appello ha totalmente omesso di motivare in merito
alla richiesta di sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, e
a quella subordinata di concessione della sospensione condizionale della pena,
non potendo valere nello specifico il rinvio a quanto affermato dal giudice di
primo grado.

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così procurando alla Duzzi lesioni personali giudicate guaribili in dieci giorni.

2.5. Infine, si lamenta violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. per aver la
Corte di Appello confermato la sentenza impugnata anche nella statuizione che
disponeva la sospensione della patente nonostante il primo giudice avesse, in
motivazione, affermato che la statuizione era stata data per errore ed essendosi
quindi formato il giudicato, in assenza dell’appello sul punto del P.G. Lamenta
altresì contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.

parte privata o viceversa, è stato affermato da questa Corte che essa non è
causa di nullità di ordine generale né dà luogo all’inammissibilità del gravame,
comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione,
da parte del soggetto interessato, dell’eventuale appello incidentale, se
consentito (Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009 – dep. 26/01/2010, Esposito, Rv.
245859; Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003 – dep. 20/03/2003, P.M.in proc.
Innocenti, Rv. 223724). Nel caso che occupa, il ricorrente avrebbe ben potuto
rinunciare al proprio appello o presentare motivi nuovi, una volta avuta
conoscenza – con la celebrazione del giudizio di appello – di quello del p.m., non
ostandovi la normale scansione temporale prevista dal codice di rito, stante la
perdurante pendenza del termine per la proposizione dell’appello incidentale
conseguente all’alterazione di quella scansione, derivata dall’omessa notifica
dell’appello della parte pubblica. Non si vede, quindi, in cosa possa essere
consistito la limitazione della ‘piena assistenza difensionale’ ed il `vulnus del
principio del contraddittorio’ enunciati dall’esponente ma non rappresentati nel
loro concreto esplicarsi.
4.2. Privo di pregio è il secondo motivo del ricorso. La consapevolezza del
Vettore di aver urtato la bicicletta della Duzzi è stata affermata dalla Corte di
Appello con motivazione nient’affatto manifestamente illogica; ha fatti
riferimento alla perdita di più pezzi del furgone e alla non confondibilità di un
urto produttivo di un simile effetto con il colpo dovuto ad una asperità del manto
stradale. Né sussiste contraddizione alcuna con la valutazione di lievità delle
lesioni riportate dalla persona offesa: in un caso si tratta dell’entità del
danneggiamento del veicolo, valutata in relazione alla percepibilità del
medesimo; nell’altro dell’entità delle lesioni personali. L’esponente afferma
apoditticamente l’esistenza di una contraddizione tra la ritenuta dinamica del
sinistro e le conseguenze patite dalla Duzzi, ponendo in modo arbitrario una
equivalenza tra fattori di riconoscibilità dell’urto da parte del conducente il
veicolo e fattori di produzione delle lesioni al soggetto urtato.

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3.1. In tema di omessa notifica dell’atto di appello della pubblica accusa alla

4.3. Per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento
a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale
rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della
motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato
(Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013 – dep. 29/05/2013, Banic e altri, Rv. 256172).
Con l’appello il Vettore aveva invocato la mancanza di ‘deliberata violazione

ragioni della concessione delle attenuanti generiche. Quest’ultimo è stato
esplicitamente escluso dalla Corte di Appello, asserendo che “non vi è alcun
elemento per ‘ipotizzare’ che la Duzzi non stesse percorrendo regolarmente la
strada”. Quanto alla prima, il fatto che la condotta trasgressiva sia stata
rinvenuta nel mantenere una velocità eccessiva rende palese l’infondatezza
dell’asserzione difensiva.
Sicchè, la Corte distrettuale non ha mancato di prendere in esame gli
elementi addotti dall’appellante; li ha giudicati privi di pregio ed ha quindi
menzionato quale fosse il dato conducente alla negazione delle attenuanti
generiche. In tal modo adempiendo correttamente all’onere motivazionale.
4.4. La conversione della pena principale e la sospensione condizionale della
pena risulta esser stata oggetto di una mera richiesta dell’appellante, che non ha
formulato al riguardo alcuna censura all’indirizzo della sentenza di primo grado
né ha indicato le ragioni per le quali il giudice di secondo grado avrebbe dovuto
accogliere la richiesta. Ciò nonostante, nella sentenza impugnata è dato
rinvenire una motivazione implicita del mancato accoglimento della richiesta,
laddove la Corte di Appello ha rigettato l’appello proposto dal P.G. reputando
“perfettamente adeguata la pena inflitta dal giudice di primo grado”. Tale
richiamo della sentenza di primo grado, sufficiente proprio per l’assenza di
puntuali rilievi mossi a questa dall’appellante, vale a dare conto di ogni
valutazione concernente il trattamento sanzionatorio.
La giurisprudenza di questa Corte evidenzia che, in sede di legittimità, non è
censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione
prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla
motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del
22/05/2013 – dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340). Tanto ricorre nel
caso in esame.
4.5. Per la disamina del quinto motivo di ricorso occorre rammentare che nel
giudizio di legittimità è consentito, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen.,
superare i limiti del devolutum e della ordinaria progressione dell’impugnazione,

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delle norme del C.d.S.’ e un ipotetico concorso di colpa della vittima come

oltre che di quelli di ammissibilità dei motivi nuovi da proporre nel ristretto
ambito dei capi e dei punti oggetto del gravame (ex plurimis, Sez. 4^, 17
gennaio 1997, Beikircher, rv. 206653), soltanto per violazioni di legge che non
sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello e per questioni di puro diritto,
sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili in ogni stato e grado del
giudizio. Mentre, non sono proponibili per la prima volta, con ricorso per
Cassazione, le questioni giuridiche che presuppongono una indagine di merito
che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve essere richiesta o almeno

29/03/2005, Tarricone ed altri, Rv. 231484).
Orbene, nel caso di specie la questione di diritto concernente la
ammissibilità della sospensione della patente di guida ove il reo sia privo del
titolo al momento del fatto per essergli stato revocato (con estensione o meno
del principio posto dalle Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002 – dep. 29/03/2002,
Fugger, Rv. 221039) implica un accertamento di merito in ordine alla reale
esistenza di tale revoca, che risulta solo evocata nel capo di imputazione sub b)
(ove si menziona una revoca intervenuta nell’anno 1997) e nelle sentenze di
merito (peraltro in termini di assoluta genericità) e che il ricorrente, venendo
meno al principio di autosufficienza del ricorso, ha omesso di documentare
mediante la allegazione all’atto di impugnazione del relativo provvedimento.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/4/2014.

prospettata nella sua sede naturale (Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005 – dep.

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