Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30463 del 11/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 30463 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

Data Udienza: 11/04/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONOMELLI SIMONE N. IL 23/12/1975
avverso la sentenza n. 2138/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. giAtu5A,..4 kahre4
che ha concluso per
‹4-21.14-Q” Ast-t ve.pv» ,

dito, per lé parte civile, l’Avv. q t 41(4

‘h, 4) CtmOtd,,4 Git;q-Pc. .”-A-

kk. i.C.e/m

s(r : 2.

e

-e-suks.§-ke

, kalktstFkomodee
Udi ikdifensort Avv. Ytenks& c.„,,Q, dat,tv 1 4,(€1, 21 frAk &evOL titil
tZ, Amu
vvfott
i^^ It)’!-L ■:3 it PrI4 24~4 h- Kt44′ r4e42
-‘
4 cs2.4e.’,
z+~_, (puiy-ce ,…….e.,…..
q,..Q..,
Lc
jteuvuzi l’h-M-ti Atee
~La ‘ffio. 44._ a,,etie,
1
A
-4 u
,s

t ,
kee.liA,41) sc.,,

V) 22ft”

w124

v44

Ad -v~)

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha
parzialmente riformato quella emessa dal Tribunale del capoluogo ligure che
aveva condannato Bonomelli Simone alla pena ritenuta equa e al risarcimento
dei danni in favore delle parti civili, avendolo giudicato colpevole di incendio
colposo, disastro colposo, omicidio colposo e lesioni personali colpose aggravate.
La Corte di Appello, infatti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del

statuizioni civili, coinvolgenti anche il responsabile civile Saregas s.r.l.
I reati ascritti al Bonomelli si rapportano alla dispersione di g.p.I. contenuto
nell’autocisterna dal medesimo condotta, avvenuta in occasione del rifornimento
del serbatoio in uso alla GBM s.n.c. di Matranga & C., posto in un contesto
urbanizzato (con strutture destinate ad uso industriale e fabbricati adibiti ad
abitazione), dalla quale derivò dapprima una fiammata che investì l’autocisterna
provocandone la distruzione (furono interessati anche alcuni veicoli in transito
sul sovrastante tratto autostradale della A7) e poi una deflagrazione che procurò
gravi danni agli edifici circostanti, la morte di Lorefice Giorgio e gravi e
gravissime lesioni personali ad ulteriori undici persone.
Ad avviso dei giudici di merito, all’origine della dispersione del gas vi era
stata la mancanza di due bulloni di tenuta di una flangia dell’impianto
dell’autocisterna ed altresì l’inadeguato stato di manutenzione e di efficienza
dell’impianto in parola. Al Bonomelli veniva quindi ascritto di non aver avvertito i
Vigili del Fuoco per metterli al corrente anche della natura e della gravità di
quanto stava accadendo e di non aver attivato procedure di emergenza
adeguate, tra le quali chiudere la valvola generale dell’autocisterna.
La Corte di Appello, preso atto del decorso del termine di prescrizione, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti del Bonomelli per essere estinti i
reati ascrittigli, escludendo la ricorrenza dell’evidenza della prova dell’innocenza
dell’imputato, facendo richiamo, quanto alle ragioni di tale giudizio, alla
motivazione resa dal primo giudice, che ha inteso integralmente richiamare.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato a mezzo dei
difensori di fiducia, avv. Alessandro Lanata e Lamberto Ferrara.
Con unitario motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale
lamentando in primo luogo la inadeguatezza già quantitativa della motivazione,
costituita da un breve testo, nonostante la vicenda oggetto di accertamento sia
complessa; in secondo luogo si assume che la sentenza non è sorretta da un
logico apparato argomentativo. In particolare, si è attribuita al Bonomelli la

2

Bonomelli per essere estinti i reati per prescrizione ed ha confermato le

rimozione dei bulloni della flangia pur non essendo stato individuato alcun
movente per tale azione, in tal modo non dando risposta ai rilievi posti con l’atto
di appello; si è dato per scontato che il gas fosse uscito dalla flangia mancante
dei due bulloni, nonostante gli esperti, anche quello del p.m., avessero avanzato
tale ipotesi solo in termini probabilistici; si è affermato che il Bonomelli era stato
l’autore della rimozione dei bulloni sulla scorta di quanto dichiarato dal perito
Quarto nonostante l’inutilizzabilità delle sue dichiarazioni per essere tale

stato permesso di controbattere sul piano tecnico con l’intervento di un proprio
consulente); si contesta di non aver valutato, nella prospettiva dell’accertamento
delle cause della mancanza dei bulloni, la particolare violenza dell’esplosione. Si
aggiunge che la Corte di Appello non ha dato risposta al rilievo mosso con
l’impugnazione che segnalava la illogicità della sentenza di primo grado laddove
escludeva che a rimuovere i bulloni fossero stati operatori della Autogas Nord (la
società dalla quale la Saregas si approvvigionava del gas) perché non ne
avrebbero avuto ragione, e poi attribuiva quella manovra al Bonomelli,
nonostante anch’egli, come affermato dal perito Quarto, non ne avesse alcuna
necessità per eseguire i compiti assegnatigli. Inoltre il giudice dell’impugnazione
non ha considerato che i dadi in soprannumero trovati sugli altri bulloni avevano
la funzione di rimpiazzare eventuali dadi perduti durante la fase di carico del
gas; non ha preso in esame il fatto che la valvola di blocco, che isola il serbatoio
dal circuito ed avrebbe evitato la fuoriuscita del gas, è stata rinvenuta per metà
aperta (non richiudibile né manualmente né mediante attuatore pneumatico) e
quindi mal funzionante; tutto ciò avrebbe dovuto condurre la Corte di Appello ad
escludere che il Bonomelli avesse colpevolmente mancato di compiere le
manovre di emergenza idonee ad interrompere la perdita di gpl.
Aggiungono gli esponenti che la Corte di Appello non ha preso in esame le
dichiarazioni spontanee rese dall’imputato.
In merito, poi, alla contestazione di non aver chiamato i Vigili del Fuoco, la
Corte di Appello ha mostrato di non aver preso in esame i motivi di appello che
sul tema erano stati formulati, in particolare in ordine all’esito del giudizio contro
fattuale. Detto altrimenti, si era rimarcato che, stante il breve tempo intercorso
tra l’incendio dell’autocisterna (flash fire) e lo scoppio del veicolo (bleve) e del
particolare stato dei luoghi, anche qualora i Vigili fossero stati informati
direttamente dal Bonomelli (che invece si era tacitato dinanzi all’assicurazione
dell’operatore del 118 che avrebbe provveduto lui stesso a contattare l’operatore
del 115) non vi sarebbe stato un diverso sviluppo degli accadimenti, anche
perché i vigili giunti sul posto si accorsero dell’incendio del veicolo ma non

affermazione estranea ai quesiti che gli erano stati posti, concernenti unicamente
~.04o
la fase di carico del gpl (in tal tti sarebbe leso il diritto di difesa per non essere

chiesero da quanto tempo era in essere. Pertanto, il non aver preso le necessarie
precauzioni per l’incombere dello scoppio dell’autocisterna non è riconducibile al
Bonomelli ma al difetto di conoscenza dei Vigili circa il tempo corrente tra
l’incendio e lo scoppio.
La Corte di Appello non ha tenuto conto della durata della telefonata del
Bonomelli al 118, indicativa della trasmissione delle notizie di quanto stava
accadendo e dell’assicurazione ricevuta da quell’operatore; del fatto che il teste
Chiappori ha riferito della indipendenza del metodo di lavoro dei Vigili dai

condotta del Bonomelli. Si assume, al riguardo, che la Corte di Appello non ha
valutato correttamente l’incidenza dello stato dei luoghi, che precluse ai Vigili di
procedere ad un più efficace raffreddamento della cisterna e in condizioni di
maggior sicurezza. Se pure la chiamata del Bonomelli fosse giunta ai Vigili e
questi avessero inviato un maggior numero di autopompe, queste non avrebbero
potuto operare, proprio per la particolare conformazione dello stato dei luoghi,
come emergente anche dal compendio testimoniale.
Quanto, infine, alla posizione di garanzia attribuita all’imputato, la Corte di
Appello ha illegittimamente ritenuto che il Bonomelli avesse, oltre all’obbligo di
gestire correttamente le operazioni di rifornimento, anche quello di gestire
l’emergenza oltre l’attivazione delle procedure per la messa in sicurezza
dell’autobotte, nella specie indisponibili.
Si censura poi la condanna in solido con il responsabile civile

al

risarcimento dei danni alle parti civili e al pagamento di una provvisionale poiché
ai sensi dell’art. 2049 c.c. solo il datore di lavoro è civilmente responsabile verso
i terzi danneggiati dalla condotta del dipendente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Com’è noto, allorquando debba essere dichiarata l’estinzione per
prescrizione del reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle
restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, a mente dell’art.. 578 cod.
proc. pen. il giudice d’appello o la Corte di Cassazione sono tenuti a decidere
sull’impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi
civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall’imputato
devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della
condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di
prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall’art. 129, co. 2
cod. proc. pen. (Cass. Sez. 6, sent. n. 3284 del 25/11/2009, Mosca, Rv.
245876).

contenuti della richiesta di intervento e quindi della ininfluenza causale della

Nel caso che occupa, la Corte di appello si è limitata ad asserire la mancanza
di evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato e ad affermare che non
sussistono dubbi sulla penale responsabilità dell’imputato, sulla scorta peraltro di
un mero richiamo adesivo alla motivazione resa dal primo giudice, senza
svolgere alcuna valutazione in merito alle numerose e specifiche doglianze
avanzate con l’atto di appello. Così facendo il Collegio distrettuale ha fatto errata
applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen. ed è venuto meno all’obbligo
motivazionale che ne discende. Di ciò si è doluto il ricorrente, lamentando la

Appello.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimesso anche il
regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore
in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del
presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de1111/4/2014.

inadeguatezza formale e sostanziale della motivazione resa dalla Corte di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA