Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30459 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30459 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUSOVIC KEMO N. IL 22/09/1978
HALILOVIC KENDI N. IL 16/06/1982
avverso la sentenza n. 19610/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
29/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Husovic Kemo e Halilovic Kendy ricorrono avverso la sentenza 29.11.13, emessa dal Tribunale di
Roma ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di furto aggravato in
concorso, concesse a tutti attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi sei di reclusione ed
€200,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, con due distinti atti di identico contenuto, nel chiedere l’annullamento

nel redigere la sentenza, < sufficientemente soffermato sui motivi di fatto e di diritto riguardanti la sentenza stessa >.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto,
alla denuncia della p.o., al sequestro della refurtiva e alla relazione dell’operante.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

D e PC7

:TA

dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per non essersi il giudice,

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