Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30457 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30457 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALDARAS ZIBAR N. IL 22/09/1978
CONSTANTIN MARIUS N. IL 30/10/1983
MARTOCEAN MIRON N. IL 03/08/1982
avverso la sentenza n. 3822/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Caldaras Zibar, Constantin Marius e Martocean Miron ricorrono avverso la sentenza 18.9.13,
emessa dal Tribunale di Genova ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il
reato di furto aggravato in concorso, concesse a tutti attenuanti generiche equivalenti anche alla
contestata recidiva, la pena di mesi otto di reclusione ed C 300,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, con tre distinti atti di identico contenuto, nel chiedere l’annullamento

giudice argomentato sulla non ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria ex art.129
c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare al contenuto del verbale di arresto
e alle dichiarazioni confessorie rese dai tre imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

e 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere il

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