Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30456 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30456 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRILLO LUIGI N. IL 15/09/1952
GIRO RAFFAELE N. IL 27/02/1950
avverso la sentenza n. 1085/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Grillo Luigi e Giro Raffaele ricorrono avverso la sentenza 16.4.13, emessa dal Tribunale di Genova
ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per il reato di concorso in tentato furto
aggravato in appartamento, concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti anche alla
contestata recidiva, la pena di mesi dieci di reclusione ed € 400,00 di multa ciascuno.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice motivato circa la congruità della pena applicata.

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