Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30454 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30454 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANUELE MATTEO N. IL 10/03/1987
avverso la sentenza n. 546/2013 TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del
12/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Alessandria applicava a MANUELE Matteo, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di
furto in abitazione aggravato, commesso 1’11 settembre 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge e difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso appare manifestamente infondato, atteso che il Tribunale,
nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto
interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma
considerazione in sede di legittimità. Peraltro l’imputato che abbia patteggiato la pena non può
porre in discussione i termini fattuali dell’imputazione, laddove i fatti quali esplicitati nel capo di
imputazione sono correttamente qualificati.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della s mma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom l 8 maggio 2014.

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