Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30453 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30453 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUADAGNA ANTONINO N. IL 18/11/1987
avverso la sentenza n. 4521/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 08/05/2014
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RITENUTO IN FATI-0
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Guadagna Antonino, per il reato di furto
aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi otto di
reclusione ed euro 200,00 di multa;
l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e
un difetto di motivazione in ordine alla qualificazione dell’ascritto reato.
– che risulta, infine, pervenuto atto di rinuncia al ricorso a firma
dell’imputato stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 591,
comma 1 lettera d) cod.proc.pen. per avere il ricorrente rinunciato alla proposta
impugnazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende (v. Cass. Sez. VII 8
aprile 2013 n. 27573);
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2014.
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione