Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30452 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30452 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHIRCUTA ADI DANIEL N. IL 15/02/1973
HARABAGIU CONSTANTIN DRAGOS N. IL 19/05/1988
avverso la sentenza n. 467/2012 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 08/05/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Ghircuta Adi Daniel
e Harabagiu Constantin Dragos per il reato di furto pluriaggravato;

entrambi gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, denunciando una
violazione di legge con particolare riferimento al travisamento della prova e una
carenza di motivazione riguardo la mancata concessione della sospensione
condizionale della pena e al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, siccome costituiti soltanto da
un del tutto non vero richiamo alla violazione della legge, senza la benché
minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame,
detto vizio dell’impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; con riguardo
al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, trattasi di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non
contiene alcuna indicazione giuridicamente valida circa le specifiche ragioni che
avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione;
– che in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una
“doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in
secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione),
l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex
articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio
2009 n. 20395); il che non è accaduto nel caso di specie;
– la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici
di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli
edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena,
infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione

analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da
parte del Giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato,
anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli,
accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di
ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato
sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’articolo 133

– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, l’8 maggio 2014.

cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello;

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