Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30450 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30450 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BENEDICTIS LUCIO N. IL 02/01/1950
avverso la sentenza n. 1580/2008 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 08/05/2014

b

RITENUTO IN FATI-0

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Brescia ha

confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato De Benedictis
Lucio per il delitto di cui agli articoli 477, 482 e 468 cod.pen.;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

di motivazione in merito alla chiesta restituzione dei beni confiscati nonché
all’affermazione della penale responsabilità e all’eccessività del trattamento
sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, da un lato, la Corte
territoriale ha espressamente risposto alla richiesta di restituzione dei beni
sequestrati, sostenendo la legittimità della disposta confisca di beni costituenti
corpo del reato;

analogamente, con riferimento all’accertamento della penale

responsabilità e al trattamento sanzionatorio irrogato, i Giudici a quo hanno
motivato sia la sussistenza dell’ascritto reato, con valutazione in fatto che non è
possibile più rimettere in discussione avanti questi Giudici di legittimità, sia
l’applicazione di una pena che non essendo illegale sfugge anch’essa al sindacato
di questo Supremo Collegio;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2014.

l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una omissione

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