Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30449 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30449 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ISCRU ANCUTA MAGDALENA N. IL 22/11/1978
NITU DANIEL SEVERUS N. IL 11/02/1968
avverso la sentenza n. 902/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 08/05/2014
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha
parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Iscru Ancuta Magdalena e Nitu Daniel Severus per il reato di
furto pluriaggravato;
entrambi gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, denunciando una
motivazione illogica in merito all’affermazione della penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto il motivo di
doglianza si sostanzia in una molto generica contestazione circa la motivazione
dell’impugnata sentenza; trattasi, inoltre, di doglianza che passa del tutto sotto
silenzio la pur esistente motivazione offerta dalla Corte territoriale che non
appare essere inficiata dal lamentato vizio di illogicità o contraddittorietà;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, l’8 maggio 2014.
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione