Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30448 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30448 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDRIOLA NICOLA N. IL 02/01/1976
avverso la sentenza n. 2649/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 08/05/2014

e

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 5 aprile 2013, ha
parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di primo grado con la
quale Andriola Nicola era stato condannato per il delitto di furto aggravato.

personalmente, lamentando la illogicità e la contraddittorietà della motivazione
in ordine all’affermazione della penale responsabilità nonché una violazione di
legge a cagione dell’effettuato riconoscimento fotografico dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, essendo i relativi motivi manifestamente
infondati.
2.

Il primo motivo è del tutto generico, in quanto si contesta la

motivazione dell’impugnata sentenza senza indicare concreti elementi d’illogicità
ovvero di contraddittorietà della motivazione.
Esso si sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie e
perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte di
legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto
silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e,
per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in
tema di c.d. doppia conforme; giova rammentare, in punto di diritto e in via
generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una
“doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in
secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione),
l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex
articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio
2009 n. 20395);
3. Manifestamente infondato è ancora il secondo motivo di ricorso.
Al riguardo occorre ulteriormente chiarire che, come più volte precisato da
questa Corte (v. di recente, Cass. Sez. III 5 maggio 2010 n. 23432 e Sez. H 29
marzo 2011 n. 17336), la ricognizione formale di cui all’articolo 213
1

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

cod.proc.pen., non è, per il principio della non tassatività dei mezzi di prova,
l’unico strumento probatorio idoneo alla dimostrazione dei fatti e che, pertanto, il
riconoscimento effettuato senza l’osservanza delle formalità prescritte per la
ricognizione non è affetto da patologie processuali, quali la nullità o la
inutilizzabilità.
Per rispondere, poi, ai rilievi del ricorrente, è sufficiente richiamare in
questa sede l’orientamento consolidato secondo cui l’individuazione di un

una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di
dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità
formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla
stessa stregua della deposizione testimoniale (v. Cass. Sez. VI 5 dicembre 2007
n. 6582).
Né, infine, i rilievi concernenti la capacità dimostrativa della prova
possono formare, evidentemente, oggetto di sindacato nel giudizio di Cassazione
non rilevando in questa sede il merito della decisione ma solo la correttezza della
motivazione (v. Cass. Sez. V 24 maggio 2006 n. 36764).
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 1’8 maggio 2014.

soggetto – sia personale che fotografica – è una manifestazione riproduttiva di

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