Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30447 del 08/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30447 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHICA PIZARRO FELIX FERNANDO N. IL 21/01/1976
avverso la sentenza n. 122/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 08/05/2014

4

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 7 maggio 2013, ha
parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di primo grado con la
quale Chica Pizzarro Felix Fernando era stato condannato per i delitti di

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando la illogicità e la contraddittorietà della
motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità nonché alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi, invero, si appalesano del tutto generici, in quanto si contesta
la motivazione dell’impugnata sentenza senza indicare concreti elementi
d’illogicità ovvero di contraddittorietà della motivazione.
Essi si sostanziano in una generica contestazione delle risultanze
probatorie e perchè non è possibile più svolgere tale attività avanti questa Corte
di legittimità; trattasi, inoltre, di doglianze che, per un verso, passano del tutto
sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte
territoriale e, per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di
questa Corte in tema di c.d. doppia conforme; giova rammentare, in punto di
diritto e in via generale, come in tema di ricorso per cassazione, quando ci si
trovi dinanzi a una “doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia
(in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di
assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di
legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il
ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio
asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di
valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez.
IV 10 febbraio 2009 n. 20395).
Con riguardo, poi, al diniego della concessione delle attenuanti generiche,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,

1

resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto
dar luogo alla chiesta concessione.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 1’8 maggio 2014.

P.T.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA