Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30445 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30445 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO ENRICO N. IL 06/07/1982
avverso la sentenza n. 1329/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 08/05/2014

I
I

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Messina con sentenza del 15 ottobre 2012, ha
parzialmente riformato, rimodulando la pena, la sentenza di primo grado che
aveva condannato Rizzo Enrico per il delitto di violenza privata in danno di Fiocco
Eugenia.

personalmente, lamentando quale unico motivo una motivazione illogica quanto
alla qualificazione giuridica del delitto di violenza privata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
2. Con riferimento al corretto o meno inquadramento dei fatti nella
accertata fattispecie della violenza privata (articolo 610 cod.pen.) si afferma
nella giurisprudenza di questa Corte come integri gli estremi del delitto di
violenza privata la minaccia, ancorché non esplicita, che si concreti in un
qualsiasi comportamento o atteggiamento idoneo ad incutere timore ed a
suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che,
mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o
ad omettere qualcosa (v. Cass. Sez. V 26 gennaio 2006 n. 7214 e Sez. H 18
gennaio 2011 n. 3609).
Di contro, trattandosi di reato connotato da dolo generico, per il suo
perfezionarsi è sufficiente la coscienza e volontà di costringere taluno, con
violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia
necessario il concorso di un fine particolare.
In tal senso si è ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimità,
con enunciazioni alquanto risalenti, ma non per questo meno condivisibili e
ribadite anche più di recente (v. Cass. Sez. V 14 novembre 1980 n. 70, Cass.
Sez. V 1 dicembre 1977 n. 1734 e Sez. V 3 novembre 2010 n. 4526).
La Corte territoriale, con motivazione del tutto logica ed ispirata ai
suddetti principi, ha sulle affermate circostanze di fatto, incensurabili in questa
sede, dato conto della mancanza di libera determinazione della volontà della
parte offesa.
3.

L’inammissibilità del ricorso determina, infine, la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2014.

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