Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30443 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30443 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTELLE GILDA N. IL 03/07/1961
avverso la sentenza n. 946/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 18/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 08/05/2014

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Reggio Calabria ha
parzialmente confermato, rimodulando la pena, la sentenza di prime cure che
aveva condannato Bertelle Gilda per il reato di lesioni personali in danno di
Alberti Maria Giovanna;

l’imputato, personalmente, denunciando una illogicità della motivazione e una
violazione di legge con particolare riferimento all’affermazione della penale
responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte offesa;
– che risulta, altresì, pervenuta memoria nell’interesse della parte offesa,
costituita parte civile, che si oppone all’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo si sostanzia
in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa inaffidabilità
delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più svolgere tale
attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di doglianza che, per un
verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto
dal Giudice del merito, che ha corroborato le suddette dichiarazioni con quelle del
teste Toscano e con la certificazione medica in atti e, per altro verso, non vale a
scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in tema;
– il giudicante ha correttamente applicato la costante giurisprudenza di
legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate dall’articolo 192, comma
terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata
da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni
di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012 n. 41461);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2014.

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