Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30428 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30428 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALAZZOLO FRANCO N. IL 31/08/1963
avverso la sentenza n. 2070/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 08/05/2014
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha
confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Palazzolo Franco per
il reato di furto aggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
motivazione illogica in merito alla mancata applicazione dell’attenuante di cui
all’articolo 62 n. 4 cod.pen. ed alla eccessività della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, con riguardo al
diniego della concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen.,
trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur
esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso,
non contiene alcuna indicazione circa la necessità di dover mutare il costante e
pacifico insegnamento sul punto di questa Corte di legittimità; la Corte
territoriale ha, infatti, congruamente motivato sulla esistenza o meno del danno
di speciale tenuità, in considerazione del valore in sé del bene sottratto (v. Cass.
Sez. 11 13 maggio 2010 n. 21014);
– che del pari la quantificazione della pena, in quanto non illegale, sfugge
al sindacato di legittimità di questa Corte, comportando l’esame di circostanze di
fatto e soggettive estranee al presente giudizio di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2014.
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una