Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30425 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30425 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA TERRA FAUSTO TARCISIO N. IL 31/03/1964
avverso la sentenza n. 248/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 08/05/2014

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Catania ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato La Terra Fausto
Tarcisio per il reato di furto aggravato;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge
per essere la copia della sentenza impugnata notificatagli illeggibile, una
violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla mancata applicazione
dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen., una violazione di legge e una
motivazione illogica in merito alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo
dell’ascritto reato nonché, infine, la mancata derubricazione del furto ascritto da
aggravato a semplice con declaratoria d’improcedibilità per mancanza di querela;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto l’illeggibilità della
copia notificata non costituisce motivo di nullità assoluta potendo il destinatario
richiedere copia leggibile agli appositi uffici (v. Cass. Sez. IV 19 febbraio 1988 n.
7968);
– che con riguardo al diniego della concessione dell’attenuante di cui
all’articolo 62 n. 4 cod.pen., trattasi di doglianza che, per un verso, non tiene
conto della pur esistente logica e coerente motivazione offerta sul punto dalla
Corte territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna indicazione circa la
necessità di dover mutare il costante e pacifico insegnamento sul punto di questa
Corte di legittimità; la Corte territoriale ha, infatti, congruamente motivato sulla
esistenza o meno del danno di speciale tenuità, in considerazione non soltanto
del valore in sé del bene sottratto ma, altresì, dei danni cagionati per la
commissione dell’ascritto reato (v. Cass. Sez. H 13 maggio 2010 n. 21014);
– che in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una
“doppia pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in
secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione),
l’eventuale vizio di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex
articolo 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente
rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente
1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella
motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio
2009 n. 20395); il che non è accaduto nel caso di specie;
– che la ritenuta sussistenza dell’ipotesi di furto aggravato rende
pretestuosa la richiesta, in questa sede di legittimità, di una derubricazione in
furto semplice ai fini dell’accertamento dell’insussistenza della condizione di

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2014.

procedibilità della querela;

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