Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30423 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30423 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATANZARO CRISTIAN N. IL 15/01/1988
GIURINTANO GIOVANNI N. IL 29/08/1988
avverso la sentenza n. 1952/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 08/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 18 settembre 2013,
ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Catanzaro Cristian e
Giurintano Giovanni erano stati condannati per i delitti di furto aggravato,
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per

cassazione gli imputati, personalmente, lamentando il primo una violazione di
legge e una motivazione apparente circa l’affermazione della sua partecipazione
a titolo di concorso nelle fattispecie ascritte ed entrambi la mancata concessione
delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati i relativi
motivi.
2. I fatti incontroversi, accertati nella flagranza, sono stati logicamente
ascritti al comportamento cosciente e volontario degli imputati.
3. Quanto al ricorso Catanzaro, la manifesta infondatezza del motivo
deriva dall’intenzione di voler dare all’interpretazione dei fatti, quale quella data
dai Giudici del merito, un significato diverso per ritenere inesistente il suo
concorso nei reati ascritti.
Operazione, da un lato, non consentita avanti questa Corte di legittimità
nonché contraria alla pacifica giurisprudenza.
In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, accolta
dall’articolo 110 cod.pen., l’attività costitutiva del concorso può essere
rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile
contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed
esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento
dell’altrui proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera dei concorrenti; in
sostanza, quando il partecipe, per effetto della sua condotta cosciente idonea a
facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato,
egli risponde non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli posti in essere
dagli altri, convergenti nell’offesa all’interesse protetto dalla norma incriminatrice
(v. a partire da Cass. Sez. V 9 gennaio 1990 n. 7961).

1

2.

Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla
causazione dell’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di
carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell’azione altrui, ancora in
corso quand’anche iniziata all’insaputa del correo (v. Cass. Sez. V 15 maggio
2009 n. 25894).
La Corte territoriale, ispirandosi ai suddetti principi di diritto, ha dato
logicamente conto della partecipazione del ricorrente ai reati contestati.

generiche, trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la
pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro
verso, non contiene alcuna indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero
dovuto dar luogo al riconoscimento delle chieste attenuanti.
4. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, infine, la condanna di ciascun
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 1’8 maggio 2014.

Con riguardo, inoltre, al diniego della concessione delle attenuanti

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