Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30421 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30421 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUASTELLA LEONARDO N. IL 21/11/1992
avverso la sentenza n. 219/2013 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Guastella Leonardo ricorre avverso la sentenza 27.6.13 della Corte di appello di Reggio Calabria
con la quale, in riforma di quella in data 27.11.12 del G.u.p. di Locri, è stata rideterminata la pena,
per i reati di furto aggravato e tentato furto aggravato, unificati, ex art.8 l cpv. c.p., in anni due, mesi
due di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

però di un ragionamento viziato e, in taluni casi, anche contraddittorio dal momento che le due
persone viste fuggire erano state descritte in modo generico; c’era stato un giudizio di mera
compatibilità in ordine alla identificazione con l’imputato di uno dei soggetti ripresi tramite
l’impianto di videosorveglianza, come pure un giudizio di mera compatibilità era stato formulato tra
le impronte rinvenute e quelle dell’imputato.
Inoltre — prosegue il ricorrente — era stato attribuito enorme rilievo all’interrogatorio del coimputato
Staltari, secondo cui aveva trascorso tutta la serata in compagnia del Guastella e in compagnia del
quale era stato poi ripreso dall’impianto di videosorveglianza alle ore 00.44, dopo cioè la
commissione dei reati, ma non poteva essere attribuita alcuna valenza qualitativa alla circostanza —
evidenziata dai giudici — secondo cui, nel frangente in cui era avvenuto il fatto, non erano state
notate altre persone al di fuori dei due fuggitivi poi individuati.
Pertanto — conclude il ricorrente — gli indizi che erano stati evidenziati non potevano dirsi né gravi,
né precisi né concordanti, stante anche l’esito negativo della perquisizione personale
nell’immediatezza dei fatti e la circostanza che gli imputati stessero camminando e non correndo
allorchè erano stati notati dagli operanti.
Anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche — sostiene da ultimo il
ricorrente — la motivazione non era adeguata, traducendosi in eccessiva genericità.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché tendente a
sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento
del materiale probatorio, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, sia perché

comma 1, lett.e) c.p.p. per avere i giudici di merito fondato la responsabilità su meri indizi, all’esito

manifestamente infondato, avendo i giudici di merito compiutamente evidenziato gli elementi a
base dell’affermazione di responsabilità di Guastella Leonardo, attraverso una esposizione che
risponde ai canoni della logica e non è affetta da alcuna contraddizione, come afferma invece il
ricorrente.
Quest’ultimo, infatti, è stato fermato allorché, assieme ad altri tre giovani (Cordì Riccardo, Staltari

terra, alla vista dei carabinieri che erano stati allertati in seguito al furto commesso presso il garage
dello scalo merci della Stazione ferroviaria di Locri: gli stessi giovani — hanno precisato i giudici
calabresi – le cui sembianze corrispondevano a quelle degli individui ripresi dal sistema di
videosorveglianza installato in Piazza dei Martiri, uno dei quali ad ogni passaggio di vettura, alle
ore 00.42 (pochi minuti cioè dopo il tentato furto), tentava di nascondersi, mentre altri due
correvano a piedi verso la via Scaglione.
Inoltre, gli accertamenti del RIS di Messina avevano riscontrato la riconducibilità di due impronte
di scarpe, di diversa grandezza, presenti sulla porta d’ingresso del locale ‘dirigenti movimento’, a
quella calzata da Staltari Domenico e la analogia dell’altra con quelle calzate dai fratelli Guastella,
laddove poi l’odierno ricorrente aveva fornito un alibi risultato falso, in quanto il bar dove aveva
affermato aver effettuato una consumazione assieme a Cordì e al fratello Michael, era risultato
chiuso.
Del tutto correttamente, quindi, è stato ritenuto concludente il quadro indiziario emerso all’esito
delle indagini, tenuto anche conto che — come sottolineato ancora dai giudici territoriali — nel
ristretto contesto spazio-temporale in cui si erano svolti i fatti (dalle ore 00.35 alle ore 00.44) non
era stata notata dagli operanti la presenza di soggetti diversi dai fermati, mentre poi, quanto all’esito
negativo delle perquisizioni personali non certo illogicamente o contraddittoriamente ne è stata
ritenuta l’irrilevanza, dal momento che la refurtiva era stata abbandonata nelle immediate vicinanze
della stazione ferroviaria.

Domenico e Guastella Michael), aveva tentato di occultare la sua presenza, accovacciandosi per

Del tutto legittimamente, infine, sono state negate all’imputato le attenuanti generiche, con
riferimento sia alla natura dei fatti delittuosi che alla mancanza di alcun segno di resipiscenza da
parte del Guastella Leonardo, senza che il ricorrente abbia in questa sede evidenziato concreti
elementi di segno favorevole non considerati dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

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