Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30419 del 08/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30419 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAROSI CARLO N. IL 15/02/1964
avverso la sentenza n. 851/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 08/05/2014

t

t

RITENUTO IN FATI-0
1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 26 aprile 2013, ha
confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Carosi Carlo per il
reato di lesioni personali aggravate in danno di Bernardi Claudio.

mezzo del proprio difensore, lamentando:
a)

una violazione di legge in merito alla chiesta insussistenza

dell’aggravante dei motivi abbietti e futili;
b) una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla
sussistenza dell’elemento soggettivo dell’ascritto reato e alla quantificazione
della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondati i motivi.
2. Non sussiste, in primo luogo, una violazione di legge circa la chiesta
insussistenza dell’aggravante dei motivi abbietti e futili.
La Corte territoriale ha chiarito, in punto di fatto, come l’aggressione
fosse derivata esclusivamente dalla mera rimostranza operata dalla parte offesa
in merito al mancato rispetto della segnalazione semaforica e ne ha fatto
discendere da ciò l’abiezione del motivo, adeguandosi ai principi costantemente
affermati in proposito dalla giurisprudenza (v. da ultimo, Cass. Sez. VI 2 luglio
2012 n. 28111).
Questa Suprema Corte, invero, ha da tempo chiarito, sulla base di una
pacifica linea interpretativa, i presupposti per la configurabilità della circostanza
aggravante dei futili motivi di cui all’articolo 61 cod.pen., n. 1, che ricorre
quando la determinazione criminosa sta stata causata da uno stimolo esterno
così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire,
secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare
l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante
dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (v. Cass. Sez.
I 13 ottobre 2010 n. 39261).
Entro tale prospettiva ermeneutica, tuttavia, è pur sempre necessario che
il giudizio sulla futilità del motivo non sia riferito ad un comportamento medio,
stante la difficoltà di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma
1

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

sia più opportunamente ricondotto agli elementi concreti del caso, tenendo conto
delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del
particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali
che possono avere condizionato la condotta criminosa (v. Cass. Sez. I 18
novembre 2010 n. 42846 del 18/11/2010).
Il che è quanto logicamente motivato dalla Corte territoriale.
3. Il secondo motivo si sostanzia, da un lato, in una censura circa la

stata proposta nel giudizio d’appello nonché in una contestazione circa la misura
della pena che, coinvolgendo l’esame di circostanze di fatto, sfugge al controllo
di legittimità soprattutto, come nella specie, allorquando la pena sia stata
contenuta nei limiti di legge.
4.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il

ricorrente condannato, altresì, al pagamento delle spese processuali e di una
sanzione in favore della Cassa delle Ammende.

P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2014.

sussistenza dell’elemento soggettivo dell’ascritto reato, che non risulta essere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA