Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30416 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30416 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANNINO ARMANDO N. IL 24/02/1959
avverso la sentenza n. 335/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
02/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 08/05/2014

t

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Salerno ha

parzialmente confermato, rimodulando la pena per la concessione delle
attenuanti generiche, la sentenza di prime cure che aveva condannato Sannino
Armando per il reato di cui all’articolo 474 cod.pen.;

l’imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una mancanza di
motivazione in merito alla mancata conversione della irrogata pena detentiva in
pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo si sostanzia,
da un lato, in una generica ed indebita proposizione della doglianze circa la
valutazione delle emergenze istruttorie; trattasi, inoltre, di doglianza nuova in
quanto nel giudizio di appello l’odierno ricorrente aveva contestato soltanto la
quantificazione della pena senza richiedere alcuna conversione della pena
detentiva in quella pecuniaria;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2014.

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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