Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30413 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30413 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORGIONI MARCO N. IL 21/11/1975
avverso la sentenza n. 319/2013 TRIBUNALE di LATINA, del
02/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/05/2014
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Latina applicava, fra l’altro, a FORGIONI Marco, a
“norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto aggravato in abitazione in concorso, commesso il 1° febbraio 2013.
Propone appello, trasmesso come ricorso per cassazione, l’imputato che chiede applicazione
dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati atteso che propongono doglianze di merito, escluse nel giudizio di legittimità,
unica impugnazione consentita a fronte di sentenza di applicazione della pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
processuali ed al versamento della somma di C. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom4 il 8 maggio 2014.