Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30412 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30412 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONI LUIGI N. IL 20/04/1985
avverso la sentenza n. 1186/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data
4 dicembre 2012 dal Tribunale di Noia, appellata da DONI Luigi, dichiarato responsabile dei delitti di furto con strappo aggravato in concorso e danneggiamento, commessi il 30 ottobre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulle richieste attenuanti e sulla continuazione.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha diffusamente affrontato tutte le doglianze dell’appello in tema di attenuanti generiche, di recidiva e di continuazione, motivando adeguatamente la decisione negativa con riferimento alla negativa personalità del prevenuto, quanto alle circostanze, ed
all’estemporaneità dell’azione di danneggiamento di una vetrata della caserma dei carabinieri
dove si trovava dopo la commissione dello scippo, non certo oggetto di preventiva ideazione al
momento della consumazione del furto.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro • a il 8 maggio 2014.

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