Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30410 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30410 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL BUONO FABIO N. IL 01/12/1983
avverso la sentenza n. 1408/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 11 dicembre 2012 dal locale Tribunale, appellata da DEL BUONO Fabio, dichiarato responsabile del delitto di tentato furto continuato aggravato in concorso, commesso il 10 dicembre
2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione quanto all’invocata
desistenza, esclusa dai giudici del merito.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e tendente a sottoporre al
giudizio di legittimità questioni di fatto, sulla base di mere asserzioni.
La Corte di merito ha chiaramente evidenziato come non potesse qualificarsi come non determinata da fattori esterni l’interruzione dell’azione a danno del primo ciclomotore, di cui i responsabili avevano già smontato il frontalino ed estratto i fili per l’accensione nel momento
dell’interruzione dell’azione, quando poi la volontà pervicace di realizzare un furto si era concentrata su un diverso ciclomotore nel corso dell’apprensione del quale la presenza del SALA
aveva determinato oggettivo disturbo, quali che fossero le sensazioni del predetto sui motivi
dell’allontanamento dei due.
La corretta valutazione delle emergenze processuali impedisce ogni positiva valutazione degli
argomenti dedotti dal ricorrente per giustificare la doglianza circa la mancata applicazione della
desistenza, sulla cui spontaneità nulla fornisce adeguata conferma.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom il 8 maggio 2014.

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