Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30409 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30409 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONO PIETRO N. IL 27/02/1960
avverso la sentenza n. 2429/2004 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
05/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/05/2014
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 17 febbraio 2004 dal locale Tribunale, appellata da BONO Pietro, dichiarato responsabile del
delitto di bancarotta fraudolenta, commesso il 5 febbraio 1997.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per la mancata applicazione della prescrizione e vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico in tema di responsabilità e
manifestamente infondato quanto alla prescrizione, atteso che in relazione alla data di pronuncia
della sentenza di primo grado, anteriore a quella di entrata in vigore della L: 251/05, il regime
applicabile è quello previsto dal testo previgente dell’art. 157 c.p., così che la prescrizione opera
solo in anni ventidue e mesi sei, con termine, quindi a scadenza in data 5 agosto 2019.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2014.