Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30400 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30400 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUDOSE MARJO N. IL 15/06/1988
avverso la sentenza n. 1060/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
12/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Teramo applicava a TUDOSE Marjo, a norma degli
artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di tentato
furto in abitazione aggravato, commesso il 3 settembre 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce contraddizione tra motivazione e dispositivo atteso che nella prima le attenuanti generiche sono indicate come applicate in regime di
prevalenza, mentre nel dispositivo si indicano come equivalenti.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti, e nel dispositivo ha irrogato la pena proprio nella misura indicata nella parte motiva in cui venivano riprodotti i termini dell’accordo, atteso che la discrasia
fra dispositivo e motivazione non ha per nulla inciso sull’entità della pena, della quale il ricorrente non lamenta l’incongruità con i termini dell’accordo con il Pubblico Ministero.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara i ammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al ve ento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in or a il 8 maggio 2014.

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