Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30396 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30396 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORENZA FRANCO N. IL 02/12/1966
avverso la sentenza n. 10/2011 TRIBUNALE di ROSSANO, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rossano, giudice d’appello, ha confermato la sentenza
emessa in data 4 ottobre 2010 dal Giudice di pace di Corigliano, appellata da FIORENZA Franco, dichiarato responsabile del delitto di lesioni personali, commesso il 9 dicembre 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla responsabilità.
La parte civile MELIENI Michele Salvatore ha presentato memoria con cui chiede declaratoria
di inammissibilità del ricorso e rimborso delle spese del grado, con liquidazione a carico dello
Stato essendovi ammissione al patrocinio gratuito
Osserva il Collegio che le censure prospettate con il ricorso sono inammissibili, in quanto tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già
adeguatamente valutati sia dal Giudice di pace che dal Tribunale.
Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova
del fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità
è adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dalla certificazione medica sulle lesioni.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
Adeguatamente motivata è poi anche la decisione sul carico delle spese sostenute da parte civile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#, oltre al rimborso delle
spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in complessivi E. 800,00#, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende, oltre al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi E. 800,00#, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma 1 8 maggio 2014.

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