Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30396 del 01/07/2015

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30396 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Venezia avverso la sentenza emessa il 27 ottobre 2014 dalla Corte di appello di Venezia nei
confronti di
AA

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Oscar Cedrangolo, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio;
sentito il difensore di ufficio, avv. Michele Scarnera del foro di Roma, che ha chiesto “la
conferma della sentenza impugnata”;
osserva:

Data Udienza: 01/07/2015

Ritenuto in fatto
1.

Con sentenza in data 27 ottobre 2014 la Corte di appello di Venezia, in sede

predibattimentale, ha riformato la sentenza emessa in data 3 novembre 2011 dal Tribunale di
Verona nei confronti di AA, dichiarato colpevole del reato di indebito utilizzo
continuato e aggravato della tessera carburante Euro Shell rilasciata alla società di
autotrasporti di cui era dipendente, reato commesso fino all’aprile 2008, e condannato alla
pena di anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La Corte territoriale ha dichiarato

prescrizione in quanto “il termine massimo di prescrizione è quello di anni sette, mesi sei
decorrenti dalla data di consumazione del fatto 13 aprile 2008”.
2.

Avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la

Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione Con il ricorso si deduce la
violazione ed erronea applicazione degli artt.157 e 161 cod.pen. in quanto che, se
effettivamente il reato risulta commesso fino al 13 aprile 2008 e il termine massimo di
prescrizione è di sette anni e sei mesi, detto termine non era tuttavia decorso alla data della
sentenza impugnata in quanto verrà a scadere solo il 5 novembre 2015 (dovendosi comunque
tener conto di ventitre giorni di sospensione per effetto del rinvio disposto all’udienza dell’11
ottobre 2011, a seguito dell’adesione del difensore all’astensione dalle udienze deliberata dagli
organismi di categoria).
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Effettivamente la Corte territoriale -pronunciandosi, peraltro, con sentenza
predibattinnentale nonostante che il rinvio dell’art. 598 cod. proc. pen. alle norme che
disciplinano il giudizio di primo grado non comprenda l’eccezionale procedura prevista dall’art.
469 dello stesso codice per il proscioglimento prima del dibattimento di primo grado “in camera
di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono”, procedura
nemmeno richiamata dall’art.601 cod.proc.pen. che disciplina autonomamente la fase degli atti
preliminari al giudizio di appello (Cass. sez.VI 25 febbraio 2015 n.10960, Tavecchi ; sez.VI 27
giugno 2013 n.28478, Corsaro; sez.II 4 ottobre 2012 n.42411, Napoli;sez.VI 10 maggio 2011
n.24062, Palau Giovannetti; sez.II 25 novembre 2009 n.47432, Mazza; sez.I 19 giugno 2008
n.26815, P.G. in proc. Korwowski;sez.II 6 ottobre 2004 n.41498, Morgante)- ha calcolato in
maniera erronea il termine di prescrizione ritenendo che fosse già intervenuta la scadenza del
termine massimo di prescrizione (sette anni e sei, oltre la sospensione di ventitre giorni
indicata nel ricorso del Procuratore generale) in relazione a fatti commessi fino al 13 aprile
2008.

l’improcedibilità dell’azione penale per essere il reato ascritto all’appellante estinto per

Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Venezia, per il giudizio di appello.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, per
il giudizio.

il cons. est.

Roma 1° luglio 2015

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