Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30395 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30395 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPAGNA’ ALBERTO N. IL 03/03/1947
avverso l’ordinanza n. 412/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ATRI, del
25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
RAPAGNA Alberto, imputato nel procedimento n. 412/12 r.g. del Tribunale di Teramo, Sezione
distaccata di Atri, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 25 giugno 2013 con
cui il giudice del merito ha rigettato un’eccezione di nullità proposta dalla difesa per mancato
avviso al difensore titolare della nuova udienza conseguente ad un rinvio dovuto ad impedimento, laddove la data della nuova udienza era stata indicata a verbale e comunicata pertanto al difensore sostituto ex art. 97, 4 0 co., c.p.p.
Deduce violazione di legge e del diritto alla difesa tecnica da parte del difensore di fiducia che
ignorando la data della nuova udoienza per mancata notificazione della stessa, non disposta dal
giudie, non aveva potuto partecipare ad un’udienza in cui era stata espletata istruttoria dibattimentale.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non
impugnabile in quanto si tratta di ordinanza dibattimentale, esclusa dal novero di quelle impugnabili autonomamente (art. 568 c.p.p.), ma impugnabile solo unitamente alla sentenza conclusiva del dibattimento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versam to della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro
8 maggio 2014.

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