Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30394 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30394 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI FATTA GIACOMO N. IL 02/03/1977
avverso la sentenza n. 4799/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
08/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/05/2014
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo applicava a DI FATTA Giacomo, a norma
degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di
furto pluriaggravato, commesso il 14 ottobre 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge sull’entità della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è generico e manifestamente infondato, atteso che il Tribunale,
nell’applicare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto,
anche con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, interamente al trattamento sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi
della entità della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento
concordato evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede
di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al ver amento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in ma il 8 maggio 2014.