Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30393 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30393 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANNA MIRKO N. IL 03/01/1977 parte offesa nel procedimento
c/
PELLEGRINO RAFFAELE LUIGI N. IL 21/06/1971
avverso l’ordinanza n. 104/2012 GIUDICE DI PACE di PRATO, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
MANNA Mirko, nella qualità di persona offesa nel procedimento contro PELLEGRINO Raffaele avanti il Giudice di pace di Prato, per il delitto di diffamazione, ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza con la quale il giudice del merito ha escluso la sua costituzione di parte civile nel
procedimento in proprio e quale rappresentante del sindacato LISIAPP.
Deduce l’abnormità del provvedimento.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non
impugnabile, né definibile quale abnorme perché adottato nell’esercizio del potere del giudice
del merito di valutazione del ricorrere delle condizioni per la regolarità della costituzione di parte
civile, laddove l’abnormità non dipende da un contenuto più o meno condivisibile e errato del
provvedimento, ma dal mettersi del medesimo del tutto fuori dagli schemi procedimentali che ne
disciplinano l’adozione.
Nel caso, vale la considerazione che il provvedimento non pregiudica gli interessi sostanziali
della persona offesa ben azionabili nella appropriate sede civile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in e. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro il 8 maggio 2014.

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