Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3039 del 07/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3039 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORSINI GIANCARLO N. IL 28/08/1967
BRUNO EDOARDO N. IL 14/03/1967
avverso la sentenza n. 223/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 07/10/2014

R.G.: 17421/2014
Motivi della decisione
Gli avvocati Manuele Ciappi e Francesco Foti ricorrono avverso la
sentenza 3144 della Corte d’Appello di Firenze che ha condannato Orsini
Giancarlo e Bruno Edoardo per estorsione continuata (d-WtTo , lamentando vizio
di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione delle prove
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione
all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché le doglianze sono del tutto prive del

ultronea si dimostra l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Tineli e
Folio, posto che la Corte ha posto ben in evidenza che se pure tali dichiarazioni
non sono utilizzabili a carico degli imputati il quadro probatorio emerso è solido e
coeso avvalendosi oltre che degli accertamenti di PG anche del racconto di
testimone oculare dell’aggressione indicata in imputazione ovvero di testimone di
razzie compiute a danno delle parti lese . Le valutazioni del giudice di
merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di
impugnazione ( testimonianza Roggi e Passigli) , si palesano, comunque, immuni
da vizi logici o giuridici mentre il ricorso, incentrato su una non corretta lettura
della motivazione, si risolve in una inammissibile prospettazione alternativa dei
fatti. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
versamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile

ie ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

del procedimento ed al versamento della somma di € 1.000,00,ciascuno, in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso ‘n Roma, camera di consiglio del 7 ottobre 2014.

necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato. Del tutto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA