Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30389 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30389 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARACI GIUSEPPE N. IL 18/12/1982
avverso la sentenza n. 4273/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SA VANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in
data 13 dicembre 2010 dal Tribunale di Agrigento, appellata da FARACI Giuseppe, dichiarato
responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso il 19 settembre
2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge per nullità della notificazione della sentenza al difensore; vizio di motivazione sulla responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato; la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come la ricostruzione del fatto in sede dibattimentale avesse dimostrato la presenza attiva del prevenuto sull’autocarro sul quale stavano per
esser caricati i materiali ferrosi de quibus, accatastati e non potuti caricare per la fuga dei complici, alla vista della polizia giudiziaria, né che non potesse configurarsi il tentativo di furto aggravato come contestato in una situazione in cui l’azione realizzata in area chiusa, e per di più
sottoposta a sequestro, così che il materiale non poteva fondatamente ritenersi abbandonato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp se processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2014.

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