Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30385 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30385 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPUSHALLAJ ALBERT N. IL 04/06/1985
avverso la sentenza n. 3079/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in data 2 aprile 2012 dal Tribunale di Chiavari, appellata da PAPUSHALLAJ Albert, dichiarato responsabile dei reati di falso in patente di guida e di guida senza patente, commessi il 16 giugno
2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla misura della pena.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché risolventesi in censure su valutazioni di
merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, giacché la
motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali anche in materia di stupefacenti, nella complessiva valutazione negativa della sua personalità — elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62 bis C.P. — nonché
per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità
dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2014.

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