Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30384 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30384 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZDOVC MARIO N. IL 31/07/1972
KADRIC SENAD N. IL 06/06/1975
LUKOVIC PEDRAG N. IL 06/09/1972
avverso la sentenza n. 14/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, ridotte le pene, ha confermato nel resto
la sentenza emessa in data 21 novembre 2012 dal locale Tribunale, Sezione distaccata di Jesi,
appellata da ZDOVC Mario, KADRIC Senad e LUKOVIC Pedrag, dichiarati responsabili del
delitto di furto pluriaggravato in concorso, commesso il 29 ottobre 2012.
Propone ricorso per cassazione gli imputati deducendo, i primi due, violazione di legge e vizio di
motivazione sul ricorrere dell’aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. ed il terzo anche per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati e tendenti a
sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte.
Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto che un danno di E. 25.000,00# anthe se rapportato alle condizioni economiche della persona offesa, un modesto esercizio commerciale locale, potesse costituire ed esser legittimamente ritenuto un danno patrimoniale di rilevante gravità, ed altrettanto legittimamente ha rilevato la mancanza di elementi valutabili in positivo per l’applicazione delle attenuanti generiche, considerando irrilevanti, in quanto necessitate
dalla sorpresa in flagranza, le ammissioni e la restituzione della merce da parte di un soggetto
gravato di precedenti giudiziari, trattandosi di parametri considerati dall’art. 133 C.P., applicabili
anche ai fini dell’art. 62-bis C.P.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2014.

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