Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30383 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30383 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STOIANOV SORIN MIHAI N. IL 22/12/1987
BLANARIU MIHAELA N. IL 24/09/1984
BLANARIU ROBERT NICULAI N. IL 16/11/1986
avverso la sentenza n. 2002/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 08/05/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Genova applicava a STOIANOV Sorin Mihai, BLANARIU Mihaela e BLANARIU Robert Niculai, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena
concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto pluriaggravato in concorso,
commesso il 25 aprile 2013.
Propongono distinti ma identici ricorsi per cassazione gli imputati che deducono violazione di
legge sulla qualificazione del fatto come delitto consumato invece che tentato.
Osserva il Collegio che i ricorsi sono manifestamente infondati o per altro verso inammissibili,
atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti, in relazione ad un’ipotesi di reato che, sulla base della descrizione del
fatto nell’imputazione è del tutto corretta, mentre i ricorrenti pretendono una rivalutazione del
fatto, inammissibile in questa sede.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in
ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.500,00# per ognuno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al v rsamento della somma di E. 1.500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro il 8 maggio 2014.

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