Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30381 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30381 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TURKI SLIM BEN MONCEF N. IL 07/07/1973
avverso la sentenza n. 864/2013 TRIBUNALE di SAVONA, del
03/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/05/2014
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Savona applicava a TURKI Slim ben Moncef, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto
di furto aggravato, commesso il 2 agosto 2013.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce difetto di motivazione per non esser stato
applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen. e per la mancata disapplicazione della recidiva.
E’ pervenuto tramite l’amministrazione penitenziaria atto di rinuncia al ricorso da parte del prevenuto, con conseguente inammissibilità dello stesso e relativa condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versam nto della somma di E. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Ro jil 8 maggio 2014.