Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30376 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30376 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRINCIPE ANGELO N. IL 10/06/1975
avverso la sentenza n. 4163/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 08/05/2014
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in
!data 20 aprile 2005 dal Tribunale di Rimini, appellata da PRINCIPE Angelo, dichiarato responsabile del delitto di spaccio di banconote false, commesso il 15 agosto 1999.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge sull’intervenuta prescrizione e non dichiarata con sentenza non motivata sul punto.
E’ pervenuto atto di rinuncia al ricorso da parte del prevenuto, la cui sottoscrizione risulta debitamente autenticata dal difensore, con conseguente inammissibilità dello stesso e relativa condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati
all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 500,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di E. 500,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 8 maggio 2014.