Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30375 del 08/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30375 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALTAVILLA GIANLUCA N. IL 02/02/1969
GHIDONI TIZIANO N. IL 24/05/1977
avverso la sentenza n. 3785/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 08/05/2014
Altavilla Gianluca e Gtdoni Tiziano ricorrono avverso la sentenza 24.9.13, emessa dal Tribunale di
Brescia ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata, per reato di concorso in
furto (art.624-bis, comma 2, c.p.), concesse ad entrambi attenuanti generiche equivalenti anche alla
contestata recidiva, la pena di mesi dieci di reclusione ed C 400,00 di multa ciascuno.
Deduce il difensore di Altavilla, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione
di furto con destrezza, mentre il difensore di Guidoni lamenta la mancata valutazione degli elementi
per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia perché generici, sia in
quanto manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo in particolare riferimento al contenuto del verbale di arresto
e alla confessione resa dagli imputati.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014
D E,
A
RA
dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. per non avere il giudice derubricato il reato contestato in quello