Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30374 del 15/07/2016


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 30374 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

ORDINANZA

sul ricorso straordinario e l’istanza di sospensione dell’esecuzione
proposti da:
FENAROLI GIULIVO N. IL 08/06/1957

avverso la sentenza n. 20299/2015 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 18/11/2015
sentita la relazione fatta dalla Dott. MARIASTEFANIA DI
TOMASSI;

Data Udienza: 15/07/2016

RITENUTO
Che con il ricorso straordinario in epigrafe Giulivo FENAROLI lamenta che
la Quinta sezione della Corte di cassazione ha deciso il ricorso da lui proposto
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 19/01/2012, – che,
in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Aosta in data
09/06/2012, lo aveva condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione senza dare rituale avviso al ricorrente;
posta in esecuzione;
che con il ricorso straordinario è stata dunque avanzata anche richiesta di
sospensione dell’esecuzione in corso.

CONSIDERATO
Che dagli atti del giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza della
Corte di cassazione sez. 5 del 18/11/2015, reg. ric. n.. 20299/2015, che ha
dichiarato inammissibile il ricorso del FENAROLI, risulta che effettivamente
l’avviso della data di udienza dinanzi alla Corte di cassazione è stato spedito e
notificato all’avv. Paolo Casetta del foro di Torino, cassazionista, quale
difensore di fiducia del ricorrente Fenaroli;
che al contrario dagli atti dei giudizi di merito emergeva che il FENAROLI
era difeso dall’avv.to Paolo Casetta del foro di Bergamo, non cassazionista,
professionista diverso;
che dal verbale dell’udienza tenuta il 18/11/2015 dinanzi alla 5^ sezione
risulta che nessun difensore era comparso;
che trovandosi il FENAROLI in esecuzione del titolo formato a seguito della
predetta decisione di questa Corte, ricorre la condizione dell’eccezionale
gravità di cui all’art. 625-bis, comma 2, secondo periodo, c.p.p.;
che occorre pertanto provvedere con urgenza, e senza formalità, alla
sospensione degli effetti della sentenza sez. 5 del 18/11/2015, reg ric. n..
20299/2015, ovverosia delle esecuzione della condanna, disponendosi la
liberazione del ricorrente se non detenuto per altro titolo;
che alla decisione sul ricorso straordinario e all’eventuale giudizio
rescissorio dovrà invece procedersi previa fissazione di udienza partecipata, ai
sensi dell’art. 625-bis, comma 4, seconda parte.
P.Q.M.
Visto l’art. 625-bis, comma 2, secondo periodo, c.p.p.,
Dispone l’immediata sospensione dell’esecuzione della pena inflitta a
FENAROLI Giulivo, n. ad Adrara San Rocco il 08/06/1957, con sentenza della
Corte di appello di Torino in data 19/01/2012, in parziale riforma della
sentenza del G.U.P. del Tribunale di Aosta in data 09/06/2012, irrevocabile a

che in forza della decisione della Corte di cassazione la condanna è stata

C

seguito della sentenza della Corte di cassazione sez. 5 del 18/11/2015, reg ric.
n.. 20299/2015, oggetto del ricorso straordinario in esame.
Ordina l’immediata liberazione del Fenaroli Giulivo se non detenuto per
altro titolo e manda la cancelleria per l’immediata comunicazione al
Procuratore Generale in sede e al Procuratore Generale presso la Corte di
appello di Torino, competente per l’esecuzione.
Rinvia per la decisione sul ricorso straordinario del Fenaroli, ai sensi
dell’art. 127 c.p.p., e per il contestuale eventuale giudizio rescissorio,
all’udienza del 27/10/2016, relatore cons. Cairo, disponendo darsi avviso alle
parti.

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