Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30374 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30374 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VERZELLETTI DAVIDE N. IL 24/09/1986
avverso la sentenza n. 3380/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
02/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Verzelletti Davide ricorre avverso la sentenza 2.9.13, emessa dal Tribunale di Brescia ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso,
concessa l’attenuante ex art.62 n.4 c.p., ritenuta equivalente anche alla contestata recidiva, la pena
di mesi quattro di reclusione ed € 300,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alle emergenze probatorie e alle
dichiarazioni confessorie rese dal Verzelletti.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

DEPOSZTrATAA

violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. per non avere il giudice argomentato sulla non

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