Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30373 del 08/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 30373 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARRON CARLO N. IL 05/05/1987
avverso la sentenza n. 1811/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Carron Carlo ricorre avverso la sentenza 20.5.13 della Corte di appello di Milano che ha confermato
quella in data 13.11.08 del Tribunale di Como con la quale è stato condannato, per il reato di
concorso in furto aggravato, concesse attenuanti generiche equivalenti, alla pena — con la
concessione di entrambi i benefici di legge — di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’ art.606,

essendosi realizzato l’evento in quanto la proprietaria del fondo lo aveva impedito rendendo
impossibile l’allontanamento del Carron
Osserva la Corte che il ricorso, meramente re iterativo della doglianza già avanzato in appello, deve
essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, dal momento che i giudici di
merito hanno del tutto legittimamente ritenuto consumato il furto per essere il materiale ferroso già
stato sistemato dal complice dell’odierno ricorrente all’interno del proprio furgone, sì che
l’impossessamento era già avvenuto nel momento in cui era intervenuta la parte lesa che, con il suo
comportamento, aveva impedito al furgone di uscire dalla proprietà e solo il successivo intervento
delle Forze dell’ordine — hanno precisato i giudici di appello — aveva consentito il recupero della
refurtiva.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere stata ritenuta la fattispecie del furto tentato, non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA