Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30372 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30372 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NISTEA OVIDIU VILUT N. IL 26/05/1988
avverso la sentenza n. 1867/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Nistea Ovidiu Vilut ricorre avverso la sentenza 28.3.13 della Corte di appello di Milano con la
quale, in parziale riforma di quella in data 21.12.07 del locale tribunale, è stato dichiarato non
doversi procedere con riferimento al reato di cui all’art.4 1.n.110/75 (capo B) perché estinto per
prescrizione, per il resto trovando conferma la sentenza di condanna per gli altri reati ascritti
all’imputato.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici considerato, con riferimento al tentativo di
furto, come dalla visione del filmato della telecamera posta all’interno del supermercato
.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza, sia perché manifestamente infondato avendo, con riferimento
agli elementi di responsabilità per il tentativo di furto, i giudici di appello puntualmente fatto
riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Ferrari secondo cui l’odierno ricorrente ed i suoi
complici erano stati sorpresi mentre < stavano chiaramente forzando la serratura di una vetrinetta>
con un arnese di tipo ‘spadino’, venendo poi bloccati all’uscita dell’Ipermercato verso cui si erano
diretti velocemente dopo essere stati sorpresi dagli addetti alla vigilanza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 8 maggio 2014

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