Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30371 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30371 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALTESE MARIA N. IL 04/09/1952
avverso la sentenza n. 459/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

Maltese Maria ricorre avverso la sentenza 21.6.12 della Corte di appello di Catania che ha
confermato quella, in data 22.7.11, del Tribunale di Modica con la quale è stata condannata, per i
reatGi,di ingiurie e lesioni, unificati ex art.8 I cpv. c.p., alla pena di € 400,00 di multa.
Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p., per avere il giudice di
appello ripercorso la motivazione del giudice di primo grado, illogica e lacunosa, dal momento che

direttamente allo svolgimento dei fatti, mentre anche il teste Candiano Giorgio aveva affermato di
non aver assistito all’episodio dell’aggressione, laddove il teste Scalora Sebastiano, dal canto suo,
aveva riferito frasi ingiuriose totalmente estranee al capo d’imputazione.
Le stesse parti offese, inoltre — conclude la ricorrente — avevano ammesso di aver intimato
all’imputata di andarsene via, con conseguente applicabilità dell’art.599 c.p., senza neanche
precisare Carpenzano Margherita le modalità con cui le era stata strappata la collana e le erano state
così procurate le lesioni personali.
Da ultimo, si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non
menzione della condanna, in assenza dei relativi percorsi motivazionali sul punto.
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianze già formulate con l’atto di
appello, deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Con motivazione del tutto adeguata, i giudici di appello hanno infatti evidenziato come la
responsabilità della Maltese riposi sulle dichiarazioni delle parti offese — la cui attendibilità è
adeguatamente argomentata — riscontrate, oltre che dalle dichiarazioni di tutti i testi presenti ai fatti,
altresì dalle risultanze, per quel che riguarda le lesioni subite dalla Carpenzano, della
documentazione sanitaria acquisita agli atti, senza che vi siano elementi — hanno adeguatamente
argomentato i giudici di appello — per poter ritenere applicabile l’esimente di cui all’art.599 c.p., sia
per l’assenza di concreta prospettazione al riguardo da parte dell’imputata, rimasta contumace, sia
per le particolari modalità aggressive con cui sono stati commessi i reati all’odierna ricorrente
ascritti.

non era stato considerato che i testi Candiano Luciano e Candiano Rosario non avevano assistito

Tali modalità aggressive, risoltesi in lesioni ai danni di una persona anziana per futili motivi,
legittimamente sono poi state ritenute ostative sia alla concessione delle attenuanti generiche che al
beneficio della non menzione della condanna, proprio in considerazione della personalità
particolarmente violenta della Maltese, senza che peraltro la ricorrente abbia in questa sede
prospettato al riguardo concreti elementi di segno favorevole non considerati dai giudici di merito.

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

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