Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 30369 del 08/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 30369 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE BENEDICTIS GIUSEPPE N. IL 24/12/1977
avverso la sentenza n. 8571/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
25/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 08/05/2014

De Benedictis Giuseppe ricorre avverso la sentenza 25.6.13, emessa dal Tribunale di Milano ai
sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato,
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di reclusione ed E 300,00 di
multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

per una pronuncia assolutoria ex art.129 c.p.p., limitandosi a rinviare agli accertamenti dei
carabinieri, fornendo inoltre una motivazione apparente circa la congruità della pena applicata.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento in particolare alla comunicazione della notizia di
reato, al contenuto del verbale di arresto e < alle dichiarazioni ampiamente ammissive dell'addebito rese dallo stesso De Benedictis all'udienza di convalida dell'arresto >.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 maggio 2014

D

comma 1, lett. e) c.p.p. per non avere il giudice argomentato sulla non ricorrenza delle condizioni

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